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Cannabis light, la Consulta rinvia l'udienza sull'art. 18 al 2027

1 ottobre 2026

La Corte costituzionale italiana ha rinviato al 9 febbraio 2027 l'udienza pubblica sull'articolo 18 del cosiddetto decreto sicurezza, la norma che dal 2025 vieta in Italia il commercio delle infiorescenze di canapa. Il rinvio, reso noto il 1° ottobre 2026, serve a esaminare insieme le questioni sollevate dai tribunali di Brindisi, Trani e Brescia. Fino alla decisione il divieto resta in vigore; in Svizzera non cambia nulla.

In breve

  • L'udienza pubblica sull'art. 18 (decreto-legge 48/2025, convertito dalla legge 80/2025) passa dal 21 ottobre 2026 al 9 febbraio 2027.
  • La Corte tratterà insieme tre ordinanze: Brindisi (r.o. 26/2026), Trani (r.o. 81/2026) e Brescia (r.o. 135/2026).
  • Il rinvio non sospende il divieto: l'art. 18 resta formalmente in vigore.
  • In Svizzera la canapa con un tenore di THC inferiore all'1% non sottostà alla legge sugli stupefacenti; la vicenda italiana non tocca queste regole.

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale

Secondo Canapa Sativa Italia (CSI) e DolceVita, la nuova data è stata indicata in una comunicazione ufficiale inviata agli avvocati delle parti. L'udienza era fissata per il 21 ottobre 2026; il giudice relatore è Filippo Patroni Griffi. Le schede ufficiali della Corte relative alle ordinanze di Brindisi e di Trani indicano ora l'udienza pubblica del 9 febbraio 2027. È stata spostata, al 25 gennaio 2027, anche la camera di consiglio in cui la Corte deciderà quali interventi di terzi ammettere al giudizio.

Il portale Newsweed definisce il rinvio «di natura strettamente procedurale»: non anticipa in alcun modo l'esito del giudizio. La data in cui sarà pubblicata la decisione non è nota.

Le tre ordinanze all'esame

  • Brindisi: ordinanza del Tribunale (sezione GIP-GUP) del 2 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 25 febbraio 2026. Secondo DolceVita il caso nasce da oltre tre tonnellate di canapa arrivate dalla Bulgaria; la difesa si era opposta a un ordine di distruzione della merce.
  • Trani: ordinanza del 28 aprile 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 maggio 2026). All'origine, riferisce DolceVita, ci sono tre grammi acquistati a un distributore automatico, con valori di THC tra lo 0,02 e lo 0,82%.
  • Brescia: ordinanza della seconda sezione penale del 15 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 16 settembre 2026. Secondo l'ordinanza, in 19 reperti su 20 prevaleva il CBD e il THC era presente solo in tracce non quantificabili.

I giudici chiedono tra l'altro se sia legittimo applicare le sanzioni della legge sugli stupefacenti a prodotti privi di un effetto drogante concreto, se il decreto-legge rispettasse i requisiti di necessità e urgenza e se il divieto sia compatibile con la libera circolazione delle merci nell'Unione europea (articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'UE). L'ordinanza di Brescia richiama anche la libertà d'impresa e la tutela dell'affidamento degli operatori.

Cosa resta in vigore in Italia

L'articolo 18 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, vieta l'importazione, la trasformazione, la distribuzione e il commercio delle infiorescenze di canapa, anche quando provengono da varietà ammesse, e dei prodotti che le contengono, compresi estratti, resine e oli. Per queste condotte rinvia alle sanzioni del testo unico sugli stupefacenti.

Né il rinvio alla Corte costituzionale né le questioni pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'UE sospendono la norma in via generale, sottolinea CSI. Nel frattempo alcuni tribunali e procure decidono caso per caso, a volte anche con la restituzione della merce sequestrata: si tratta però di singole decisioni, non di una regola generale.

Cosa significa per chi vive in Ticino e in Svizzera

La decisione attesa riguarda solo il diritto italiano. In Svizzera, secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la canapa con un tenore di THC inferiore all'1% non sottostà alla legge sugli stupefacenti. In Ticino la vendita al dettaglio di canapa è soggetta a un'autorizzazione del Consiglio di Stato e la vendita ai minorenni è vietata, come prevede la legge cantonale sulla canapa del 2002.

Al confine la situazione cambia: finché l'articolo 18 resta in vigore, in Italia l'importazione di fiori di canapa è vietata. I fiori CBD acquistati in Svizzera non vanno quindi portati in Italia, e dalla Svizzera non si spediscono fiori di canapa verso l'Italia. Una panoramica delle regole svizzere è disponibile nella guida CBD in Svizzera: cosa dice la legge.

Domande frequenti

Quando si pronuncerà la Corte costituzionale sull'articolo 18?

L'udienza pubblica è fissata per il 9 febbraio 2027 e le ordinanze di Brindisi, Trani e Brescia saranno esaminate insieme. La data di pubblicazione della decisione non è ancora nota.

Il rinvio sospende il divieto dei fiori di canapa in Italia?

No. L'articolo 18 resta formalmente in vigore a meno che la Corte costituzionale non lo dichiari incostituzionale.

Si possono portare in Italia fiori CBD acquistati in Svizzera?

No. In Italia l'articolo 18 vieta l'importazione e il commercio delle infiorescenze di canapa e dei prodotti derivati, indipendentemente dalle regole svizzere.

Cambia qualcosa per chi acquista CBD in Svizzera?

No. Le regole svizzere restano invariate: la canapa con meno dell'1% di THC non sottostà alla legge sugli stupefacenti e in Ticino la vendita al dettaglio richiede un'autorizzazione cantonale.

MeO-LaB ha raccolto nella pagina CBD a Lugano le informazioni per chi cerca prodotti CBD nel Luganese.

Fonti

Aggiornato al 12 ottobre 2026.

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