Tisane alla canapa: nuovi limiti di THC nell'UE dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 nell'Unione europea le foglie di canapa destinate all'infusione e le tisane pronte a base di canapa avranno per la prima volta un tenore massimo di THC. Lo stabilisce il regolamento (UE) 2026/1828, adottato dalla Commissione europea il 28 luglio 2026: secondo la stampa di settore i limiti sono 40 mg/kg per le foglie secche e 0,02 mg/kg per la bevanda pronta. In Svizzera, invece, dal luglio 2025 l'ordinanza sui contaminanti non prevede più un tenore massimo specifico per il tè di foglie di canapa.
In breve
- Dal 1° gennaio 2027 nell'UE: al massimo 40 mg/kg di THC nelle foglie di canapa secche per infusione e 0,02 mg/kg nelle tisane pronte da bere.
- Si conta la somma di Δ9-THC e Δ9-THCA, espressa in equivalenti di Δ9-THC.
- Le confezioni dovranno avvertire che le foglie servono solo per un infuso in acqua e che la bevanda non è destinata a lattanti e bambini piccoli.
- In Svizzera i tenori massimi di THC dell'ordinanza sui contaminanti valgono oggi solo per i semi di canapa e i prodotti derivati.
Cosa prevede il regolamento (UE) 2026/1828
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2023/915 sui tenori massimi di contaminanti negli alimenti. I valori riportati da The Marijuana Herald, HempToday e Hanf Magazin sono 40 mg/kg di THC per le foglie di canapa essiccate destinate all'infusione in acqua e 0,02 mg/kg per l'infuso pronto da bere, anche quando la bevanda unisce foglie di canapa ad altri ingredienti. Secondo il progetto di regolamento trasmesso al Consiglio dell'UE, i limiti si applicano alla somma di Δ9-THC e del suo precursore Δ9-THCA, espressa in equivalenti di Δ9-THC.
È previsto un periodo transitorio: gli alimenti immessi lecitamente sul mercato prima del 1° gennaio 2027 potranno restare in vendita fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Il testo conferma inoltre che l'infuso in acqua di foglie di canapa, senza le sommità fiorite e fruttifere, non è un novel food e non richiede un'autorizzazione. Restano possibili regole nazionali più severe (The Marijuana Herald, HempToday).
Le nuove avvertenze in etichetta
Secondo la stampa di settore, le confezioni di foglie di canapa dovranno indicare in modo ben visibile che il prodotto serve solo a preparare un infuso in acqua, che la bevanda non deve essere consumata da lattanti e bambini piccoli e che ingredienti grassi come latte o panna non vanno aggiunti durante l'infusione. La Commissione motiva quest'ultima avvertenza con il fatto che i grassi aumentano il passaggio di THC e THCA nella bevanda.
Cosa dice oggi la normativa svizzera
La Svizzera non recepisce automaticamente il regolamento UE (Hanf Magazin). Con la revisione dell'ordinanza sui tenori massimi di contaminanti (OCont), in vigore dal 1° luglio 2025, i limiti per il THC sono cambiati: per i semi di canapa il tenore massimo è passato da 10 a 3 mg/kg, per l'olio di semi di canapa da 20 a 7,5 mg/kg. In precedenza l'ordinanza fissava anche 0,2 mg/kg per le tisane con componenti di canapa, riferiti alla bevanda pronta. Oggi, secondo l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), i tenori massimi di THC dell'OCont valgono solo per i semi di canapa e i prodotti derivati.
Per l'USAV la tisana di foglie di canapa in linea di principio non è un nuovo alimento. Secondo l'USAV e la guida di autorità federali e cantonali sui prodotti al CBD, per aromatizzare altri alimenti senza autorizzazione può essere usata solo come infuso acquoso, non in forma concentrata o come sciroppo. Secondo IG Hanf, oggi i Cantoni valutano questi prodotti caso per caso; l'associazione ritiene possibile che la Svizzera riprenda i limiti UE in una prossima revisione. Per il quadro generale: CBD in Svizzera: cosa dice la legge.
Cosa significa per chi vive in Ticino
Chi acquista tisane alla canapa oltre confine troverà dal 2027 prodotti soggetti ai limiti e alle avvertenze dell'UE, mentre nei negozi svizzeri si applica il diritto svizzero. Le foglie per infusione vanno distinte dai fiori: in Italia l'art. 18 del decreto-legge 48/2025 vieta, tra l'altro, il commercio, il trasporto e la spedizione delle infiorescenze di canapa e dei prodotti che le contengono, e dalla Svizzera non si spediscono fiori di canapa in Italia. Diverso ancora è il caso del CBD aggiunto agli alimenti, che è un novel food: vedi CBD come novel food: il primo parere positivo dell'EFSA.
Domande frequenti
Da quando valgono i nuovi limiti UE per le tisane alla canapa?
Dal 1° gennaio 2027, con un periodo transitorio per i prodotti immessi lecitamente sul mercato prima di quella data.
Il regolamento UE vale anche in Svizzera?
No, la Svizzera non lo recepisce automaticamente. L'ordinanza svizzera sui contaminanti fissa oggi tenori massimi di THC solo per i semi di canapa e i prodotti derivati, per esempio 3 mg/kg per i semi e 7,5 mg/kg per l'olio.
Le nuove regole riguardano anche i fiori di canapa?
No. Il regolamento riguarda le foglie per infusione e gli infusi pronti; l'infuso di foglie senza sommità fiorite e fruttifere non è considerato un novel food. I fiori sono soggetti ad altre norme.
MeO-LaB non vende tisane né alimenti alla canapa; sulla conservazione dei fiori CBD trovi la nostra guida Come conservare i fiori CBD.
Fonti
- EUR-Lex – Commission Regulation (EU) 2026/1828 amending Regulation (EU) 2023/915 as regards maximum levels of delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) in hemp leaves for water infusion and hemp leaves infusions, 28 luglio 2026
- Consiglio dell'UE – Draft Commission Regulation amending Regulation (EU) 2023/915 as regards maximum levels of Δ9-THC in hemp leaves for water infusion and hemp leaves infusions (doc. 7899/26), 1° aprile 2026
- The Marijuana Herald – European Union Sets THC Limits and Label Warnings for Hemp Tea Beginning January 1, 14 settembre 2026
- HempToday – EU sets THC limits for hemp-leaf tea, advancing recognition as traditional food, 24 agosto 2026
- Hanf Magazin – EU-Grenzwerte für Hanfblättertee: 40 Milligramm THC je Kilogramm ab 2027, 30 agosto 2026
- IG Hanf – Hemp food products from Switzerland: in demand, but twice as expensive, 6 ottobre 2026
- USAV – Cannabis, Hanfextrakte und Cannabinoide als Lebensmittel, consultato il 12 ottobre 2026
- Fachgremium Abgrenzungsfragen (Swissmedic, UFSP, USAV, Cantoni) – Produkte mit Cannabidiol (CBD) und anderen Cannabinoiden, die nicht dem Betäubungsmittelrecht unterliegen: Überblick und Vollzugshilfe, Version 8.0 (in tedesco), valida dal 1° maggio 2025
- Canton San Gallo – Hanfhaltige Lebensmittel – Infos und rechtliche Anforderungen (LMG001, V05), 8 dicembre 2025
- Labor Veritas – Änderungen Lebensmittelrecht, 3 agosto 2025
- LexFind – Verordnung des EDI über die Höchstgehalte für Kontaminanten (VHK), Stand am 1. Juli 2020, 1° luglio 2020
- Camera dei deputati – Il settore della canapa, 9 dicembre 2025
Aggiornato al 12 ottobre 2026.
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